SEGNALAZIONE WHISTLEBLOWING
Sul nostro sito web è disponibile la nuova procedura Whistleblowing per effettuare segnalazioni di illeciti di cui si venga a conoscenza nell’ambito lavorativo in accordo con il D.lgs. 24/2023, che recepisce la Direttiva Europea sul Whistleblowing (2019/1937), Cappeller S.p.A. SB ha istituito canali di segnalazione che adottano tutte le misure che garantiscono la riservatezza del “whistleblower” al fine di non subire ritorsioni.
Whistleblowing – D. Lgs. 24/2023
Ai sensi del D. Lgs. 24/2023, Cappeller S.p.A. SB (di seguito, la Società) si è dotata di un sistema di gestione delle segnalazioni conforme alle prescrizioni normative in materia di Whistleblowing (D.Lgs. n. 24/2023), promuovendo la trasparenza ed elevati standard etici.
Il personale e le terze parti possono effettuare segnalazioni in forma scritta od orale aventi ad oggetto informazioni sulle violazioni di cui il segnalante è venuto a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo.
Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità; si tratta, quindi, di informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell’organizzazione in cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico, nonché condotte volte a occultare tali violazioni.
La Società assicura la protezione del segnalante in buona fede contro qualsiasi atto, azione, comportamento ritorsivo collegato in maniera diretta o indiretta alla segnalazione. In caso di segnalazioni infondate e/o effettuate in mala fede, la Società si riserva di agire a difesa dei propri interessi e a tutela dei soggetti lesi.
Canali di segnalazione
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Canale interno messo a disposizione dalla Società;
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Esterno (ANAC);
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Divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) al solo ricorrere delle condizioni di cui all’art. 15 D. Lgs. 24/2023;
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Denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.
I segnalanti sono tenuti ad utilizzare il canale interno, sviluppato secondo i più elevati standard di sicurezza disponibili a garanzia della tutela dei diritti del segnalante, salvo nei casi espressamente previsti dall’art. 6 nei quali il segnalante potrà rivolgersi direttamente all’ANAC.
Le segnalazioni anonime sono consentite dal decreto, ma se ne sconsiglia l’utilizzo in quanto ostacolano sia l’interlocuzione con il segnalante sia lo svolgimento del procedimento.